Incarto n. 15.2005.99
Lugano 26 ottobre 2005 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 22 agosto 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di fallimento del 18 agosto 2005 emessa nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 rappr. da RA 1
viste le osservazioni 1° settembre 2005 di PI 1 e 5 settembre 2005 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la ricorrente contesta la procedura esecutiva, affermando di aver interposto opposizione;
che essa non ha però prodotto nessun documento a dimostrazione della sua affermazione;
che essa, d’altronde, non trova riscontri né nelle osservazioni 5 settembre 2005 dell’CO 1 né nell’incarto;
che l’8 settembre 2005, questa Camera, per scritto, ha invitato la ricorrente a indicare le circostanze in cui ha avuto conoscenza del precetto esecutivo e ha interposto opposizione, nonché a produrre eventuali documenti idonei a sostanziare le sue risposte;
che essa non ha ritirato l’invio raccomandato nel termine di giacenza postale;
che lo scritto è comunque da considerare notificato alla scadenza di detto termine, siccome la ricorrente doveva aspettarsi comunicazioni di questa Camera, che aveva adito lei stessa;
che la prova dell’avvenuta opposizione spetta all’escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 74);
che in concreto la ricorrente non ha portato questa prova;
che essa non allega altre censure suscettibili d’inficiare la validità della comminatoria di fallimento;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 74, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 22 agosto 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – RI 1, __________;
– RA 1, __________
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario