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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.08.2004 15.2004.76

1 agosto 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·404 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2004.76

Lugano 1 agosto 2004 /FP/fp/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 16 marzo 2004 di

RI1

    contro  

l’operato dell' __________ nell’ambito del fallimento

CO1  

procedura concernente anche

PI1 (rappr. dall’ RA1) PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI7 PI8 PI9 PI10 PI11 PI12 PI13 PI14 PI15 PI16  

viste le osservazioni

–   25 marzo 2004 di PI14;

–   2 aprile 2004 di PI13;

–   5 aprile 2004 di PI1;

–   14 aprile 2004 dell' __________.

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che il 1° marzo 2004 nell’ambito del fallimento  della società CO1 l' __________ procedeva alla vendita ai pubblici incanti di alcuni “brevetti, domande di brevetti e studi vari” di proprietà della fallita;

                                          che la totalità di tali beni è veniva aggiudicata alla società PI1 per l’importo di fr. 500.--;

                                          che con ricorso 16 marzo 2004  RI1, creditore e presidente del consiglio di amministrazione della  CO1 si aggrava contro l’aggiudicazione sostenendo che la stessa essendo avvenuta per la somma di fr. 500.-- danneggerebbe tutti i creditori;

                                          che egli postula pertanto l’annullamento dell’incanto tenutosi il 1° marzo 2004;

                                          che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

                                          che nel caso di specie il ricorrente ha avuto conoscenza della data dell’incanto sin dal 11 febbraio, data dell’invio, mediante lettera raccomandata, a tutti i creditori dell’avviso d’incanto;

                                          che il ricorso 16 marzo 2004 contro la realizzazione avvenuta il 1° marzo 2004 si rivela quindi manifestamente tardivo e va dichiarato irricevibile;

                                          che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:           1.      Il ricorso 16 marzo 2004 di RI1, , è irricevibile.

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                4.      Intimazione a:

                                          Comunicazione all' __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario

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