Incarto n. 15.2004.76
Lugano 1 agosto 2004 /FP/fp/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 16 marzo 2004 di
RI1
contro
l’operato dell' __________ nell’ambito del fallimento
CO1
procedura concernente anche
PI1 (rappr. dall’ RA1) PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI7 PI8 PI9 PI10 PI11 PI12 PI13 PI14 PI15 PI16
viste le osservazioni
– 25 marzo 2004 di PI14;
– 2 aprile 2004 di PI13;
– 5 aprile 2004 di PI1;
– 14 aprile 2004 dell' __________.
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 1° marzo 2004 nell’ambito del fallimento della società CO1 l' __________ procedeva alla vendita ai pubblici incanti di alcuni “brevetti, domande di brevetti e studi vari” di proprietà della fallita;
che la totalità di tali beni è veniva aggiudicata alla società PI1 per l’importo di fr. 500.--;
che con ricorso 16 marzo 2004 RI1, creditore e presidente del consiglio di amministrazione della CO1 si aggrava contro l’aggiudicazione sostenendo che la stessa essendo avvenuta per la somma di fr. 500.-- danneggerebbe tutti i creditori;
che egli postula pertanto l’annullamento dell’incanto tenutosi il 1° marzo 2004;
che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che nel caso di specie il ricorrente ha avuto conoscenza della data dell’incanto sin dal 11 febbraio, data dell’invio, mediante lettera raccomandata, a tutti i creditori dell’avviso d’incanto;
che il ricorso 16 marzo 2004 contro la realizzazione avvenuta il 1° marzo 2004 si rivela quindi manifestamente tardivo e va dichiarato irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 16 marzo 2004 di RI1, , è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
Comunicazione all' __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario