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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.01.2005 15.2004.216

12 gennaio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·320 parole·~2 min·1

Riassunto

realizzazione

Testo integrale

Incarto n. 15.2004.216

Lugano 12 gennaio 2005 PF/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli,

statuendo sull’istanza 22 dicembre 2004 di

IS 1  

tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

PI 1  

nell’eredità indivisa relitta dal defunto

                                          PI 1, , composta di:

                                          PI 1,

                                          PI 1,                                PI 1,

nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 308 dell’IS 1 promosse dai creditori ivi partitamente indicati;

preso atto delle domande di vendita presentate il 31 maggio e il 30 settembre 2004;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi in data 29 novembre 2004 in conformità della citazione del 29 ottobre 2004;

rilevato che nel termine fissato in data 29 novembre 2004 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è giunta all’IS 1 alcuna proposta da parte dei creditori;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:              1.    È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1, , nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu PI 1 Biasca, composta di PI 1, PI 1, PI 1, , interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n.308 dell’IS 1, promosse dai creditori ivi partitamente indicati.

                                   2.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   3.    Intimazione all'IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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