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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.09.2003 15.2003.134

3 settembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·497 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2003.134

Lugano 3 settembre 2003 CJ/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 agosto 2003 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento del 6 agosto 2003 emessa nell’esecuzione n__________ promossa contro il ricorrente da

  rappr. dall’avv. __________

viste le osservazioni 28 agosto 2003 dell’avv. __________ e 1° settembre 2003 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad es. quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

                                         – l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         – l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         – è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a          decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                         – la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione   non è ancora esecutoria;

                                         – l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

                                         che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

                                         che nel caso concreto il ricorrente allega unicamente questioni di merito, ossia che il 92% (senza interessi) della somma convenuta è già stato versato e che la convenzione stipulata al momento del divorzio sarebbe da lungo tempo inattuale, ragione per la quale il ricorrente intende adire il giudice del divorzio;

                                         che siffatte censure non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale;

                                         che la comminatoria di fallimento in esame è conforme ai prescritti di diritto esecutivo;

                                         che il ricorso è pertanto irricevibile;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                 

                                   1.   Il ricorso 16 agosto 2003 di, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                         4.   Intimazione a:       –                                          __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario

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