Incarto n. 15.2003.134
Lugano 3 settembre 2003 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 agosto 2003 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento del 6 agosto 2003 emessa nell’esecuzione n__________ promossa contro il ricorrente da
rappr. dall’avv. __________
viste le osservazioni 28 agosto 2003 dell’avv. __________ e 1° settembre 2003 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad es. quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);
che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto il ricorrente allega unicamente questioni di merito, ossia che il 92% (senza interessi) della somma convenuta è già stato versato e che la convenzione stipulata al momento del divorzio sarebbe da lungo tempo inattuale, ragione per la quale il ricorrente intende adire il giudice del divorzio;
che siffatte censure non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale;
che la comminatoria di fallimento in esame è conforme ai prescritti di diritto esecutivo;
che il ricorso è pertanto irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 16 agosto 2003 di, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario