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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.07.2003 15.2002.168

11 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·286 parole·~1 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.168

Lugano 11 luglio 2003/FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Cassina

statuendo sul ricorso per ritardata giustizia 21 novembre 2002 di

__________  

contro  

l’operato dell’Amministrazione fallimentare speciale del fallimento della __________ e dell’eredità giacente __________,

                                          __________

 nonché della delegazione dei creditori composta di:

  __________   __________               

  __________   __________ __________

viste le osservazioni 12 dicembre 2002 del dott. __________

considerato che con decisione 21 maggio 2003 questa Camera si è determinata in materia di rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori del fallimento __________ e dell’eredità giacente __________ ritenuto che le procedure di liquidazione sono ormai giunte allo stadio del deposito dello stato di ripartizione;

preso atto che l’atto omesso, in casu la riattivazione e la conclusione delle procedure fallimentari in oggetto, è stato compiuto;

che il ricorso va pertanto stralciato dai ruoli, essendo divenuto privo di oggetto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.

a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 12 novembre 2002 __________, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.   Intimazione a: - __________

                                          Comunicazione UF di Lugano, Viganello

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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