Incarto n. 15.2002.168
Lugano 11 luglio 2003/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia 21 novembre 2002 di
__________
contro
l’operato dell’Amministrazione fallimentare speciale del fallimento della __________ e dell’eredità giacente __________,
__________
nonché della delegazione dei creditori composta di:
__________ __________
__________ __________ __________
viste le osservazioni 12 dicembre 2002 del dott. __________
considerato che con decisione 21 maggio 2003 questa Camera si è determinata in materia di rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori del fallimento __________ e dell’eredità giacente __________ ritenuto che le procedure di liquidazione sono ormai giunte allo stadio del deposito dello stato di ripartizione;
preso atto che l’atto omesso, in casu la riattivazione e la conclusione delle procedure fallimentari in oggetto, è stato compiuto;
che il ricorso va pertanto stralciato dai ruoli, essendo divenuto privo di oggetto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.
a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 12 novembre 2002 __________, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione UF di Lugano, Viganello
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario