Incarto n. 15.2002.00126 15.2002.00130
Lugano 30 ottobre 2002 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 settembre 2002 (15.2002.126) del
__________ patr. dallo Studio legale __________
rispettivamente sul ricorso 23 agosto 2002 (15.2002.130) di
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro la sua decisione 22 agosto 2002 chiedente al ricorrente 1 il versamento di un importo di fr. 6'000.-- quale acconto per le spese di conservazione dell’imbarcazione __________, oggetto del sequestro n. __________ decretato dalla Pretura di Locarno Campagna il 21 novembre 2001 a favore del ricorrente 1, della successiva esecuzione a convalida del sequestro n. __________ nonché dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale n. __________ PM promossa dal ricorrente 2 diretti contro
__________
atteso che l’UEF di Locarno, con decisione 16 ottobre 2002, ha revocato le domande di anticipo delle spese del 28 maggio, risp. 22 agosto 2002;
preso atto del ritiro del sequestro comunicato dal ricorrente 1 all’UEF di Locarno con scritto 17 ottobre 2002;
considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto;
ritenuto che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) e che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 2 settembre 2002 (inc. 15.2002.126) __________ è stralciato dai ruoli per carenza di gravamen.
2. Il ricorso 23 agosto 2002 (inc. 15.2002.130) __________, è stralciato dai ruoli per carenza di gravamen.
3. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a: - __________
Comunicazione all'UEF di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario