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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.08.2002 15.2002.107

26 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·434 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2002.00107

Lugano 26 agosto 2002 /LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 luglio 2002 di

__________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano, nell'ambito di diverse procedure esecutive (inventari di ritenzione) promosse nei suoi confronti da

__________ rappr. da Studio legale __________  

richiamati                        le osservazioni 8 agosto 2002 della __________, le osservazioni 9 agosto 2002 dell'UE di Lugano e lo scritto 19 agosto 2002 della __________ con la quale ritira le esecuzioni nei confronti della ricorrente;

considerato                    che la dichiarazione 19 agosto 2002 di ritiro delle esecuzioni nei confronti della ricorrente rende superflua l'analisi del ricorso, mancando ormai l'interesse allo stesso;

                                         che di conseguenza il ricorso 19 agosto 2002 va stralciato dai ruoli;

                                         che tuttavia a titolo abbondanziale occorre ricordare che qualora una parte all'esecuzione chiede che sia rivista la stima di un oggetto pignorato, inventariato o sequestrato, l'ufficio dovrà fissare un termine pari a quello di ricorso per effettuare un anticipo sufficiente per coprire le spese per una perizia di tali oggetti; se il richiedente non presta tale anticipo entro il termine impartito, l'Ufficio riterrà evasa la richiesta nel senso di una sua rinuncia; se al contrario l'anticipo interviene tempestivamente, l'Ufficio incaricherà un perito di valutare gli oggetti e se del caso ridepositerà l'atto che contiene le stime riviste dal perito;

                                         che sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Poudret, Jean-François/Sandoz-Monod, Suzette, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF);

pronuncia:             1.    Il ricorso 26 luglio 2002 __________, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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