Incarto n. 15.2002.00107
Lugano 26 agosto 2002 /LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 luglio 2002 di
__________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano, nell'ambito di diverse procedure esecutive (inventari di ritenzione) promosse nei suoi confronti da
__________ rappr. da Studio legale __________
richiamati le osservazioni 8 agosto 2002 della __________, le osservazioni 9 agosto 2002 dell'UE di Lugano e lo scritto 19 agosto 2002 della __________ con la quale ritira le esecuzioni nei confronti della ricorrente;
considerato che la dichiarazione 19 agosto 2002 di ritiro delle esecuzioni nei confronti della ricorrente rende superflua l'analisi del ricorso, mancando ormai l'interesse allo stesso;
che di conseguenza il ricorso 19 agosto 2002 va stralciato dai ruoli;
che tuttavia a titolo abbondanziale occorre ricordare che qualora una parte all'esecuzione chiede che sia rivista la stima di un oggetto pignorato, inventariato o sequestrato, l'ufficio dovrà fissare un termine pari a quello di ricorso per effettuare un anticipo sufficiente per coprire le spese per una perizia di tali oggetti; se il richiedente non presta tale anticipo entro il termine impartito, l'Ufficio riterrà evasa la richiesta nel senso di una sua rinuncia; se al contrario l'anticipo interviene tempestivamente, l'Ufficio incaricherà un perito di valutare gli oggetti e se del caso ridepositerà l'atto che contiene le stime riviste dal perito;
che sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Poudret, Jean-François/Sandoz-Monod, Suzette, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF);
pronuncia: 1. Il ricorso 26 luglio 2002 __________, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria