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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.05.2000 15.2000.48

15 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·554 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 15.2000.00048

Lugano 15 maggio 2000 /FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso per ritardata giustizia 22 marzo 2000 di

                                          __________                rappr. dall'avv. __________

contro__________

__________ nell'ambito del fallimento della società

                                          __________

viste le osservazioni 10 maggio 2000 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:                                           

                                         che il 31 gennaio 1990 veniva dichiarato il fallimento della __________;

                                         che in data 11 aprile 1990 __________ notificava il proprio credito nel fallimento __________;

                                         che dall’esame del nutrito scambio di corrispondenza tra il legale della ricorrente e l’Ufficiale dei fallimenti risulta che quest’ultimo far tempo dal 1993  veniva ripetutamente sollecitato a depositare la graduatoria e convocare la seconda assemblea dei creditori;

                                         che, a mente della ricorrente, la procedura sarebbe ferma dal 1997;

                                         che con ricorso per denegata giustizia ex art. 17 cpv. 3 LEF, datato 22 marzo 2000, __________ si aggrava contro l’operato dell’UF di Lugano chiedendo che a quest’ultimo venga ordinato immediatamente di riattivare e portare a compimento la procedura fallimentare in oggetto;

                                         che per l’art. 247 cpv.1 LEF entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei crediti;

                                         che l’autorità di vigilanza può, all’occorrenza, prorogare questi termini (art. 247 cpv. 4 LEF);

                                         che nel caso di specie, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla dichiarazione di fallimento, la procedura si é protratta oltre ogni ragionevolezza;

                                         che con le proprie osservazioni l’UF di Lugano ha comunicato che a partire dal 17 maggio 2000 verrà depositata la graduatoria del fallimento __________;

                                         che l’Ufficio ha altresì comunicato che la procedura di liquidazione fallimentare potrà essere ultimata entro fine anno;

                                         che per evitare ulteriori interruzioni della procedura, va ordinato all’UF di Lugano di comunicare a questa Camera ogni elemento che impedisca la conclusione della liquidazione fallimentare nei termini previsti;    

                                         che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto

                                         amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF

                                         (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,

                                         Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,

                                         Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato

                                         codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1

                                         primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383     

                                         cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

Richiamato l'art. 17 e 247 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 22 marzo 2000 __________, __________, è evaso nel senso dei considerandi.

                                1.1   Di conseguenza è fatto ordine all’UF di Lugano di comunicare tempestivamente a questa Camera ogni elemento che impedisca la conclusione della liquidazione del fallimento __________ entro la fine del corrente anno.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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