Incarto n. 15.2000.00048
Lugano 15 maggio 2000 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia 22 marzo 2000 di
__________ rappr. dall'avv. __________
contro__________
__________ nell'ambito del fallimento della società
__________
viste le osservazioni 10 maggio 2000 dell’UF di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 31 gennaio 1990 veniva dichiarato il fallimento della __________;
che in data 11 aprile 1990 __________ notificava il proprio credito nel fallimento __________;
che dall’esame del nutrito scambio di corrispondenza tra il legale della ricorrente e l’Ufficiale dei fallimenti risulta che quest’ultimo far tempo dal 1993 veniva ripetutamente sollecitato a depositare la graduatoria e convocare la seconda assemblea dei creditori;
che, a mente della ricorrente, la procedura sarebbe ferma dal 1997;
che con ricorso per denegata giustizia ex art. 17 cpv. 3 LEF, datato 22 marzo 2000, __________ si aggrava contro l’operato dell’UF di Lugano chiedendo che a quest’ultimo venga ordinato immediatamente di riattivare e portare a compimento la procedura fallimentare in oggetto;
che per l’art. 247 cpv.1 LEF entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei crediti;
che l’autorità di vigilanza può, all’occorrenza, prorogare questi termini (art. 247 cpv. 4 LEF);
che nel caso di specie, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla dichiarazione di fallimento, la procedura si é protratta oltre ogni ragionevolezza;
che con le proprie osservazioni l’UF di Lugano ha comunicato che a partire dal 17 maggio 2000 verrà depositata la graduatoria del fallimento __________;
che l’Ufficio ha altresì comunicato che la procedura di liquidazione fallimentare potrà essere ultimata entro fine anno;
che per evitare ulteriori interruzioni della procedura, va ordinato all’UF di Lugano di comunicare a questa Camera ogni elemento che impedisca la conclusione della liquidazione fallimentare nei termini previsti;
che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 e 247 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 marzo 2000 __________, __________, è evaso nel senso dei considerandi.
1.1 Di conseguenza è fatto ordine all’UF di Lugano di comunicare tempestivamente a questa Camera ogni elemento che impedisca la conclusione della liquidazione del fallimento __________ entro la fine del corrente anno.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria: