Incarto n. 14.2020.8
Lugano 29 gennaio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.50 (annullamento dell’esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 21 gennaio 2020 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'801.80 oltre agli interessi del 5% dal 19 ottobre 2019;
che l’escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 23 novembre 2019;
che il 2 dicembre 2019 RE 1 ha presentato alla Giudicatura di pace del Circolo di Maroggia istanza di annullamento dell’esecuzione e di “cancellazione definitiva” del precetto esecutivo;
che il 10 dicembre 2019 il Giudice di pace ha comunicato all’istante di non ritenersi “competente in materia” e gli ha ritornato la documentazione ricevuta;
che il 21 gennaio 2020 RE 1 ha poi ripresentato la stessa istanza alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;
che con sentenza del 23 gennaio 2020 il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile e posto le spese processuali di fr. 50.– a carico dell’istante, ricordando che sulle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.– giudica il giudice di pace e non il pretore;
che con il reclamo in esame RE 1 chiede l’annullamento della tassa di giustizia facendo valere di essere stato fuorviato dall’inesatta comunicazione del Giudice di pace;
che la causa è stata trattata dal Pretore in procedura sommaria in virtù dell’art. 85 LEF, secondo cui se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione l’annullamento dell’esecuzione;
che la sentenza impugnata è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a e 110 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che il reclamante avversa la decisione impugnata unicamente per quanto attiene alle spese processuali;
che, a ragione, egli non contesta l’irricevibilità della propria istanza (v. il corretto riferimento del Pretore all’art. 31 lett. c della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]);
che secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico dell’attore (in procedura sommaria dell’istante) nel caso in cui il giudice non entra nel merito dell’azione, sicché la decisione impugnata risulta corretta anche sulla questione delle spese;
che soltanto in sede di reclamo il reclamante ha fatto presente e ha prodotto la risposta del Giudice di pace alla sua prima istanza, di modo che il Pretore non ha potuto tenerne conto;
che stante il divieto delle allegazioni e dei mezzi di prova nella pro-cedura di reclamo, stabilito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, tali allegazioni e documenti non possono essere presi in considerazione neppure da questa Camera;
che ad ogni modo RE 1 avrebbe dovuto verificare la questione della competenza del Pretore prima di adirlo e non poteva semplicemente affidarsi alla risposta del Giudice di pace, specie perché questi si è limitato a dichiararsi incompetente senza indicare quale fosse l’autorità giudiziaria competente;
che il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma vista l’inadeguatezza della risposta del Giudice di pace e il fatto che il reclamante non è patrocinato e non pare particolarmente cognito di diritto, tanto vale, eccezionalmente, rinunciare ad ogni prelievo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).