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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.01.2020 14.2020.8

January 29, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·817 words·~4 min·3

Summary

Annullamento dell'esecuzione in procedura sommaria. Competenza del giudice per valore. Irricevibilità. Reclamo contro la decisione che addossa le spese processuali all'istante. Divieto dei nova

Full text

Incarto n. 14.2020.8

Lugano 29 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.50 (annullamento dell’esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 21 gennaio 2020 da

RE 1  

contro

CO 1  

giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'801.80 oltre agli interessi del 5% dal 19 ottobre 2019;

                                         che l’escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 23 novembre 2019;

                                         che il 2 dicembre 2019 RE 1 ha presentato alla Giudicatura di pace del Circolo di Maroggia istanza di annullamento dell’esecuzione e di “cancellazione definitiva” del precetto esecuti­vo;

                                         che il 10 dicembre 2019 il Giudice di pace ha comunicato all’istan­­te di non ritenersi “competente in materia” e gli ha ritornato la documentazione ricevuta;

                                         che il 21 gennaio 2020 RE 1 ha poi ripresentato la stessa istanza alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;

                                         che con sentenza del 23 gennaio 2020 il Pretore ha dichiarato l’i­­stanza irricevibile e posto le spese processuali di fr. 50.– a carico dell’istante, ricordando che sulle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.– giudica il giudice di pace e non il pretore;

                                         che con il reclamo in esame RE 1 chiede l’annulla­mento della tassa di giustizia facendo valere di essere stato fuorviato dall’inesatta comunicazione del Giudice di pace;

                                         che la causa è stata trattata dal Pretore in procedura sommaria in virtù dell’art. 85 LEF, secondo cui se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione l’annullamento dell’esecuzione;

                                         che la sentenza impugnata è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a e 110 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che il reclamante avversa la decisione impugnata unicamente per quanto attiene alle spese processuali;

                                         che, a ragione, egli non contesta l’irricevibilità della propria istanza (v. il corretto riferimento del Pretore all’art. 31 lett. c della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]);

                                         che secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico dell’attore (in procedura sommaria dell’istante) nel caso in cui il giudice non entra nel merito dell’azione, sicché la decisione impugnata risulta corretta anche sulla questione delle spese;

                                         che soltanto in sede di reclamo il reclamante ha fatto presente e ha prodotto la risposta del Giudice di pace alla sua prima istanza, di modo che il Pretore non ha potuto tenerne conto;

                                         che stante il divieto delle allegazioni e dei mezzi di prova nella pro-cedura di reclamo, stabilito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, tali allegazioni e documenti non possono essere presi in considerazione neppure da questa Camera;

                                         che ad ogni modo RE 1 avrebbe dovuto verificare la questione della competenza del Pretore prima di adirlo e non poteva semplicemente affidarsi alla risposta del Giudice di pace, spe­cie perché questi si è limitato a dichiararsi incompetente senza indicare quale fosse l’autorità giudiziaria competente;

                                         che il reclamo va pertanto respinto;

                                         che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma vista l’inadeguatezza della risposta del Giudice di pace e il fatto che il reclamante non è patrocinato e non pare particolarmente cognito di diritto, tanto vale, eccezionalmen­te, rinunciare ad ogni prelievo;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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