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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.12.2019 14.2018.212

20 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·691 parole·~3 min·4

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Tardività del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 14.2018.212

Lugano 20 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 112/2018 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 12 luglio 2018 da

RE 1 (titolare della , )  

contro  

 CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2018 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 27 novembre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'661.80 oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2018 e di fr. 300.–;

                                         che statuendo con decisione del 27 novembre 2018, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha respinto l’istanza inoltrata il 12 luglio 2018 da RE 1 per far rigettare in via provvisoria l’oppo­sizione interposta dall’escussa, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 200.– a favore della convenuta;

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2018 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;

                                         ch’essendo __________ stato dichiarato in fallimento con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 14 febbraio 2019, la procedura di reclamo è rimasta sospesa, in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF dal 15 febbraio al 25 settembre 2019, quando la procedura fallimentare è stata chiusa per mancanza di attivo;

                                         che soltanto al termine di tale sospensione il reclamo è passato al vaglio della Camera;

                                         che la sentenza impugnata – prolata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che nella fattispecie, secondo quanto comunicato dalla Posta Svizzera RE 1 ha ritirato la raccomandata contenente la sentenza impugnata (n. __________), speditagli il 27 novembre 2018, il giorno successivo;

                                         che il termine di reclamo è così venuto a scadere lunedì 10 dicembre 2018 (art. 142 cpv. 1 e 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

                                         che consegnato alla posta solo il 19 dicembre 2019 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –     .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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