Incarto n. 14.2018.212
Lugano 20 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 112/2018 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 12 luglio 2018 da
RE 1 (titolare della , )
contro
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2018 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 27 novembre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'661.80 oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2018 e di fr. 300.–;
che statuendo con decisione del 27 novembre 2018, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha respinto l’istanza inoltrata il 12 luglio 2018 da RE 1 per far rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 200.– a favore della convenuta;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2018 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;
ch’essendo __________ stato dichiarato in fallimento con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 14 febbraio 2019, la procedura di reclamo è rimasta sospesa, in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF dal 15 febbraio al 25 settembre 2019, quando la procedura fallimentare è stata chiusa per mancanza di attivo;
che soltanto al termine di tale sospensione il reclamo è passato al vaglio della Camera;
che la sentenza impugnata – prolata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie, secondo quanto comunicato dalla Posta Svizzera RE 1 ha ritirato la raccomandata contenente la sentenza impugnata (n. __________), speditagli il 27 novembre 2018, il giorno successivo;
che il termine di reclamo è così venuto a scadere lunedì 10 dicembre 2018 (art. 142 cpv. 1 e 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che consegnato alla posta solo il 19 dicembre 2019 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).