Incarto n. 14.2015.28
Lugano 23 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 6/15 somm. (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 15 gennaio 2015 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo 11 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 febbraio 2015 dal Giudice di pace;
preso atto che con scritto 12 marzo 2015 RE 1 ha comunicato di ritirare il reclamo e di non intendere depositare l’anticipo richiesto;
atteso che la desistenza pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);
considerato come in tal caso la lite vada stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), al carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
atteso che in caso di ritiro del ricorso, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
ritenuto che non avendo presentato osservazioni, il resistente non ha diritto ad un’indennità;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali ridotte di fr. 50.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).