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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.03.2015 14.2015.28

23. März 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·414 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio in seguito al ritiro del reclamo

Volltext

Incarto n. 14.2015.28

Lugano 23 marzo 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 6/15 somm. (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 15 gennaio 2015 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo 11 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 febbraio 2015 dal Giudice di pace;

preso atto che con scritto 12 marzo 2015 RE 1 ha comunicato di ritirare il reclamo e di non intendere depositare l’anticipo richiesto;

atteso che la desistenza pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);

considerato come in tal caso la lite vada stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), al carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

atteso che in caso di ritiro del ricorso, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

ritenuto che non avendo presentato osservazioni, il resistente non ha diritto ad un’in­dennità;

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                             2.  Le spese processuali ridotte di fr. 50.– sono poste a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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