Incarto n. 14.2005.91
Lugano 13 febbraio 2006 CJ/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
Nella procedura dipendente dall’istanza 25 agosto 2005 presentata da
IS 1 (I) rappr. dall’ PA 1
contro
CO 1 rappr. dalla curatrice, RA 1 Pistoia, a sua volta rappr. dall’ RA 2
tendente alla revoca del fallimento secondario pronunciato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34);
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con scritto 6 dicembre 2005, l’amministrazione italiana della massa fallimentare ha comunicato di non aver più alcun motivo per opporsi all’istanza, in quanto il giudice delegato italiano aveva approvato il conto della gestione e disposto la restituzione a IS 1 del suo patrimonio nello stato in cui si trovava, il fallimento dovendosi d’altronde considerare revocato per la scadenza del termine di ricorso in Cassazione;
che in virtù dell’art. 352 CPC, tale dichiarazione determina un atto di acquiescenza all’istanza;
che la medesima va quindi accolta;
che la chiusura della liquidazione deve essere pubblicata sul FUSC e sul FUC e comunicata alle autorità menzionate all’art. 169 cpv. 2 LDIP;
che in considerazione, da una parte, dell’esito della causa, e dall’altra del fatto che l’istanza era prematura al momento della sua presentazione, si ritiene equo mettere le spese a carico delle parti in ugual misura, compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli l’art. 166 ss. LDIP; 513 CPC; 21 e 30 LTG;
pronuncia:
1. L’istanza 25 agosto 2005 di IS 1, __________, è accolta.
1.1. Il fallimento secondario decretato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34) nei confronti di IS 1 è revocato.
1.2. È ordinata la pubblicazione dei precedenti dispositivi n. 1 e 1.1 sul FUSC e sul FUC.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono poste a carico delle parti in ugual misura. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ PA 1, __________;
– __________ RA 2, __________;
– __________, __________.
Comunicazione a:
– Ufficio del registro fondiario, __________;
– Ufficio del registro di commercio, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario