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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.02.2006 14.2005.91

13 février 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·377 mots·~2 min·4

Résumé

Stralcio in seguito ad acquiescenza.

Texte intégral

Incarto n. 14.2005.91

Lugano 13 febbraio 2006 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

Nella procedura dipendente dall’istanza 25 agosto 2005 presentata da

IS 1 (I) rappr. dall’ PA 1  

contro  

CO 1 rappr. dalla curatrice, RA 1 Pistoia, a sua volta rappr. dall’ RA 2  

tendente alla revoca del fallimento secondario pronunciato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34);

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che con scritto 6 dicembre 2005, l’amministrazione italiana della massa fallimentare ha comunicato di non aver più alcun motivo per opporsi all’istanza, in quanto il giudice delegato italiano aveva approvato il conto della gestione e disposto la restituzione a IS 1 del suo patrimonio nello stato in cui si trovava, il fallimento dovendosi d’altronde considerare revocato per la scadenza del termine di ricorso in Cassazione;

                                          che in virtù dell’art. 352 CPC, tale dichiarazione determina un atto di acquiescenza all’istanza;

                                          che la medesima va quindi accolta;

                                          che la chiusura della liquidazione deve essere pubblicata sul FUSC e sul FUC e comunicata alle autorità menzionate all’art. 169 cpv. 2 LDIP;

                                          che in considerazione, da una parte, dell’esito della causa, e dall’altra del fatto che l’istanza era prematura al momento della sua presentazione, si ritiene equo mettere le spese a carico delle parti in ugual misura, compensate le ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli l’art. 166 ss. LDIP; 513 CPC; 21 e 30 LTG;

pronuncia:

                                1.      L’istanza 25 agosto 2005 di IS 1, __________, è accolta.

                             1.1.      Il fallimento secondario decretato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34) nei confronti di IS 1 è revocato.

                             1.2.      È ordinata la pubblicazione dei precedenti dispositivi n. 1 e 1.1 sul FUSC e sul FUC.

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono poste a carico delle parti in ugual misura. Non si assegnano ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________ PA 1, __________;

                                          – __________ RA 2, __________;

                                          – __________, __________.

                                          Comunicazione a:

                                          – Ufficio del registro fondiario, __________;

                                          – Ufficio del registro di commercio, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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