Incarto n. 14.2004.95
Lugano 26 ottobre 2005 CJ/sc/kc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento ("Insolvenzverfahren") presentata il 1° settembre 2004 da
IS 1 Dnella sua qualità di amministratore ("Insolvenzverwalter") del fallimento di CO 1 (rappr. dall’ RA 1 )
nelle procedure dipendenti dal decreto d'insolvenza 27 novembre 2003 emesso dall'Amtsgericht __________ nei confronti di
CO 1 D- (rappr. dall’avv. __________, RA 2 )
preso atto che con scritto 26 settembre 2005 l’avv. dott. IS 1 ha comunicato di ritirare l’istanza, chiedendo che, conformemente all’accordo intervenuto tra le parti, le spese rimangano a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili;
richiamato lo scritto 25 ottobre 2005 della parte convenuta, che ha confermato il tenore del predetto accordo;
atteso che deve di conseguenza essere cancellata l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre dei fondi del fallito decretata da questa Camera in via supercautelare il 29 settembre 2004;
considerato come in caso di desistenza la lite vada stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
ritenuto che le parti hanno convenuto la compensazione delle indennità;
richiamati gli art. 352 e 513 CPC, 21 LTG;
pronuncia:
1. L’istanza di riconoscimento in Svizzera del fallimento di CO 1, __________, presentata il 1° settembre 2004 dall’avv. dott. IS 1, __________, è stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. È ordinata la cancellazione dell’annotazione della restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 LEF a carico della PPP n. __________ fondo base part. n° __________ RFD di __________ e della quota di comproprietà "C" di __________ del fondo part. n° __________ RFD di __________, di proprietà di CO 1, decretata da questa Camera il 29 settembre 2004.
3. La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.
4. Intimazione a:
– avv. RA 1, __________;
– avv. Carlo Carafa, Studio legale RA 2, Locarno;
– Ufficio dei registri di __________, __________;
– Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario