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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.10.2005 14.2004.95

26 octobre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·388 mots·~2 min·3

Résumé

Stralcio.

Texte intégral

Incarto n. 14.2004.95

Lugano 26 ottobre 2005 CJ/sc/kc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento ("Insolvenzverfahren") presentata il 1° settembre 2004 da

  IS 1 Dnella sua qualità di amministratore ("Insolvenzverwalter") del fallimento di CO 1 (rappr. dall’  RA 1 )

nelle procedure dipendenti dal decreto d'insolvenza 27 novembre 2003 emesso dall'Amtsgericht __________ nei confronti di

 CO 1 D- (rappr. dall’avv. __________,   RA 2 )  

preso atto che con scritto 26 settembre 2005 l’avv. dott. IS 1 ha comunicato di ritirare l’istanza, chiedendo che, conformemente all’accordo intervenuto tra le parti, le spese rimangano a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili;

richiamato lo scritto 25 ottobre 2005 della parte convenuta, che ha confermato il tenore del predetto accordo;

atteso che deve di conseguenza essere cancellata l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre dei fondi del fallito decretata da questa Camera in via supercautelare il 29 settembre 2004;

considerato come in caso di desistenza la lite vada stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

ritenuto che le parti hanno convenuto la compensazione delle indennità;

richiamati gli art. 352 e 513 CPC, 21 LTG;

pronuncia:

                                          1.   L’istanza di riconoscimento in Svizzera del fallimento di CO 1, __________, presentata il 1° settembre 2004 dall’avv. dott. IS 1, __________, è stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                          2.   È ordinata la cancellazione dell’annotazione della restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 LEF a carico della PPP n. __________ fondo base part. n° __________ RFD di __________ e della quota di comproprietà "C" di __________ del fondo part. n° __________ RFD di __________, di proprietà di CO 1, decretata da questa Camera il 29 settembre 2004.

                                          3.   La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                          4.   Intimazione a:    

                                               –  avv. RA 1, __________;

                                               –  avv. Carlo Carafa, Studio legale RA 2, Locarno;

                                               –  Ufficio dei registri di __________, __________;

                                               –  Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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