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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.02.2006 14.2003.88

2 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·438 parole·~2 min·5

Riassunto

Appello contro rigetto provvisoiro dell'opposizione. Stralcio.

Testo integrale

Incarto n. 14.2003.88

Lugano 2 febbraio 2006 B/sc/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza

26 maggio 2003 da

 AO 1 , formato da  AO 2  AO 3 tutti rappr. da RA 2 e patrocinati dallo RA 3  

contro

AP 1 rappr. dallo RA 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 maggio 2003 __________;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto __________, con sentenza 15 ottobre 2003 ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

2.   La tassa di giustizia in fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'600.– a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con

atto 27 ottobre 2003 ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza,

protestate spese e ripetibili, in via subordinata, l’accoglimento parziale dell’istanza,

con protesta delle relative spese e ripetibili, in via ancor più subordinata,

l’accoglimento dell’istanza con tassa di giustizia di fr. 400.– a suo carico e l’obbligo

di rifondere a controparte fr. 2’000.–  di indennità, protestate spese e ripetibili 

di seconda sede;

preso atto che su istanza delle parti 4 dicembre 2003, con ordinanza presidenziale

9 dicembre 2003 la procedura è stata sospesa;

ritenuto che con scritto 23 gennaio 2005 le parti hanno comunicato di avere

raggiunto un accordo, chiedendo lo stralcio della procedura ai sensi dell’ art. 352 cpv. 2

CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF, considerato come in caso di transazione la lite vada

stralciata dal ruolo;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva

d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità

(DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino

un diverso riparto;

ritenuto che le parti hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico

dell’appellante, compensate le ripetibili;

atteso che in caso di transazione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,

tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

pronuncia:                       1.   L’appello 27 ottobre 2003 di AP 1, __________,

                                         è stralciato dai ruoli in seguito a transazione.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, è posta a carico di AP 1, compensate le indennità.

                                         3. Intimazione:

                                         - Studio legale RA 3, __________;

                                         - Studio legale RA 1, __________.

                                           Comunicazione alla Pretura del __________.      

terzi i   mplicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                          La segretaria

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