Incarto n. 14.2003.88
Lugano 2 febbraio 2006 B/sc/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza
26 maggio 2003 da
AO 1 , formato da AO 2 AO 3 tutti rappr. da RA 2 e patrocinati dallo RA 3
contro
AP 1 rappr. dallo RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 maggio 2003 __________;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto __________, con sentenza 15 ottobre 2003 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'600.– a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con
atto 27 ottobre 2003 ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili, in via subordinata, l’accoglimento parziale dell’istanza,
con protesta delle relative spese e ripetibili, in via ancor più subordinata,
l’accoglimento dell’istanza con tassa di giustizia di fr. 400.– a suo carico e l’obbligo
di rifondere a controparte fr. 2’000.– di indennità, protestate spese e ripetibili
di seconda sede;
preso atto che su istanza delle parti 4 dicembre 2003, con ordinanza presidenziale
9 dicembre 2003 la procedura è stata sospesa;
ritenuto che con scritto 23 gennaio 2005 le parti hanno comunicato di avere
raggiunto un accordo, chiedendo lo stralcio della procedura ai sensi dell’ art. 352 cpv. 2
CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF, considerato come in caso di transazione la lite vada
stralciata dal ruolo;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità
(DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino
un diverso riparto;
ritenuto che le parti hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico
dell’appellante, compensate le ripetibili;
atteso che in caso di transazione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,
tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
pronuncia: 1. L’appello 27 ottobre 2003 di AP 1, __________,
è stralciato dai ruoli in seguito a transazione.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, è posta a carico di AP 1, compensate le indennità.
3. Intimazione:
- Studio legale RA 3, __________;
- Studio legale RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del __________.
terzi i mplicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria