Incarto n. 14.2003.51
Lugano 15 settembre 2004 B/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 febbraio 2003 da
APPE0 patr. da RAPP0
contro
APPO0
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 27/28 gennaio 2003 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 190.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 350.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto
16 giugno 2003 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
viste le osservazioni 25 luglio 2003 della parte appellata che si oppone al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 13 settembre 2004 la patrocinatrice dell'appellante ha ritirato
il gravame, chiedendo l'esonero dal pagamento della tassa di giustizia e delle
ripetibili, senza tuttavia comunicare se le parti hanno raggiunto un accordo in merito;
considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende
priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese
e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti
ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,
tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
richiamati gli art. 21 LTG, 48, 49, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello 16 giugno 2003 dellaAPPE0,__________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a suo carico nella misura di fr.100.--, mentre l'eccedenza di fr. 170.-- le viene retrocessa.
La APPE0 rifonderà a __________ APPO0 fr. 100.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione: avv. __________RAPP0s, Lugano
- __________APPO0, Porza
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria