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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.09.2004 14.2003.51

15. September 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·374 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

rigetto provvisorio. Procedura priva di oggetto. Spese e indennità

Volltext

Incarto n. 14.2003.51

Lugano 15 settembre 2004 B/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 febbraio 2003 da

APPE0 patr. da RAPP0  

contro  

APPO0  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 27/28 gennaio 2003 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha così deciso:

"1. L'istanza è respinta.

 2. La tassa di giustizia in fr. 190.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo

     carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 350.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto

16 giugno 2003 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

viste le osservazioni 25 luglio 2003 della parte appellata che si oppone al gravame,

con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 13 settembre 2004 la patrocinatrice dell'appellante ha ritirato

il gravame, chiedendo l'esonero dal pagamento della tassa di giustizia e delle

ripetibili, senza tuttavia comunicare se le parti hanno raggiunto un accordo in merito;

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese

e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti

ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,

tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

richiamati gli art. 21 LTG, 48, 49, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   L'appello 16 giugno 2003 dellaAPPE0,__________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a suo carico nella misura di fr.100.--, mentre l'eccedenza di fr. 170.-- le viene retrocessa.

                                         La APPE0 rifonderà a __________ APPO0 fr.  100.-- a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione:    avv. __________RAPP0s, Lugano

                                                                 - __________APPO0, Porza

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera  di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                            La segretaria

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