Incarto n. 14.2003.36
Lugano 9 aprile 2003/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Visto l’appello 2 aprile 2003 presentato da
__________ patrocinata dall’avv. __________
avverso
la decisione 17 marzo 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa da
__________ patrocinato dall’avv. __________
Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;
ritenuto che la domanda di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, poichè l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).
decreta 1. L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.
2. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 5.
per la Camera di esecuzione e fallimenti
giudice Cometta