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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.04.2003 14.2003.36

9 avril 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·189 mots·~1 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2003.36

Lugano 9 aprile 2003/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Visto l’appello 2 aprile 2003 presentato da

__________ patrocinata dall’avv. __________  

avverso  

la decisione 17 marzo 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa da

__________ patrocinato dall’avv. __________  

Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;

ritenuto che                     la domanda di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, poichè l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).

decreta                    1.   L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.

                                   2.   Intimazione a:

                                       -     __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 5.

                                                                                per la Camera di esecuzione e fallimenti

                                                                                giudice Cometta

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