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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2000 14.1995.70

18 aprile 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·387 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.1995.00070

Lugano 18 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza           18 giugno 1993 da

__________ patr. dall'avv. __________  

contro

__________ patr. dall'avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15 giugno 1993 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza Il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 luglio 1993 ha così deciso:

    “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva per fr. 40’730.70 con interessi al 5% dal 24.6.1991.

     2.   La tassa di giustizia di fr. 170.--, da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso, a cui è fatto obbligo di versare alla controparte fr. 400.-- di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 luglio 1993 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 30 agosto 1993 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

rilevato che con decreto 29 settembre 1993 del Pretore di Locarno-Città è stato dichiarato il fallimento della __________

preso atto che con scritto 2 novembre 1999 l'avv. __________, amministratrice speciale nel fallimento della __________, ha comunicato che la seconda adunanza dei creditori ha deciso di rinunciare al credito fatto valere dalla __________ nei confronti di __________

ritenuto che con lettera 27 marzo 2000 i patrocinatori delle parti hanno dichiarato di ritirare la procedura in esame, chiedendone lo stralcio, compensate spese e ripetibili;

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese

e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti

ne concordino un diverso riparto, come nel caso di specie;

pronuncia

                                   1.   L'appello 30 luglio 1993 di __________, Lugano, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le ripetibili

                                   3.   Intimazione:       - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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