Incarto n. 14.1995.00070
Lugano 18 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 giugno 1993 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15 giugno 1993 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza Il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 luglio 1993 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva per fr. 40’730.70 con interessi al 5% dal 24.6.1991.
2. La tassa di giustizia di fr. 170.--, da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso, a cui è fatto obbligo di versare alla controparte fr. 400.-- di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 luglio 1993 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 30 agosto 1993 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con decreto 29 settembre 1993 del Pretore di Locarno-Città è stato dichiarato il fallimento della __________
preso atto che con scritto 2 novembre 1999 l'avv. __________, amministratrice speciale nel fallimento della __________, ha comunicato che la seconda adunanza dei creditori ha deciso di rinunciare al credito fatto valere dalla __________ nei confronti di __________
ritenuto che con lettera 27 marzo 2000 i patrocinatori delle parti hanno dichiarato di ritirare la procedura in esame, chiedendone lo stralcio, compensate spese e ripetibili;
considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende
priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese
e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti
ne concordino un diverso riparto, come nel caso di specie;
pronuncia
1. L'appello 30 luglio 1993 di __________, Lugano, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le ripetibili
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria