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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.08.2005 16.2005.81

25 agosto 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·444 parole·~2 min·4

Riassunto

stralcio per ritiro esecuzione - desistenza uguale soccombenza

Testo integrale

Incarto n. 16.2005.81

Lugano 25 agosto 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 presentato da

RI 1  rappr. dall'amministratore unico   RA 1   

contro  

la sentenza 25 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 250a/05/S) promossa con istanza 14 febbraio 2005 da

CO 1  rappr. dall'RA 2

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con sentenza 25 maggio 2005 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 100.-, l’opposizione interposta da RI 1al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l’incasso di fr. 160.- oltre accessori rivendicati a titolo di multa disciplinare inflitta a quest'ultima con risoluzione 5 febbraio 2004 dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (fr. 100.-) oltre a fr. 60.- a titolo di tasse di diffida, domanda alla quale la convenuta si è opposta contestando la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo;

                                          che con atto ricorsuale 13 giugno 2005 RI 1è insorta contro il predetto giudizio;

                                          che con scritto 5 agosto 2005 la parte istante, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto;

                                          che decadendo l’esecuzione, sia l’istanza di rigetto dell'opposizione sia il ricorso proposto da __________ divengono privi d’oggetto;

                                         che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

                                         priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è il caso

                                         in concreto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:              1.   L’istanza di rigetto dell’opposizione 14 febbraio 2005 dello CO 1 e il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 di RI 1sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico dello CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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