Incarto n. 16.2005.81
Lugano 25 agosto 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 presentato da
RI 1 rappr. dall'amministratore unico RA 1
contro
la sentenza 25 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 250a/05/S) promossa con istanza 14 febbraio 2005 da
CO 1 rappr. dall'RA 2
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 25 maggio 2005 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 100.-, l’opposizione interposta da RI 1al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l’incasso di fr. 160.- oltre accessori rivendicati a titolo di multa disciplinare inflitta a quest'ultima con risoluzione 5 febbraio 2004 dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (fr. 100.-) oltre a fr. 60.- a titolo di tasse di diffida, domanda alla quale la convenuta si è opposta contestando la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo;
che con atto ricorsuale 13 giugno 2005 RI 1è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 5 agosto 2005 la parte istante, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto;
che decadendo l’esecuzione, sia l’istanza di rigetto dell'opposizione sia il ricorso proposto da __________ divengono privi d’oggetto;
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende
priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è il caso
in concreto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 14 febbraio 2005 dello CO 1 e il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 di RI 1sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico dello CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria