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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.2002 16.2002.93

27 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·494 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2002.93

Lugano 27 novembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 28 ottobre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 febbraio 2002 da

__________ patr. dall'avv. __________  

con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'645.10

oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n.

__________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 27 febbraio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3645.10 a saldo di diverse fatture emesse nel 2001 per inserzioni pubblicate nella rivista __________, edita dall'istante;

                                         che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertato il benfondato della pretesa di parte istante sulla base della documentazione prodotta e che il convenuto, assente dalla discussione, non ha contestato, ha accolto l'istanza;

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, eccependo anzitutto la nullità della procedura, rispettivamente della sentenza, siccome promossa nei confronti di una persona inesistente poiché la citazione è stata emessa nei confronti di __________, ossia omettendo il suo cognome;

                                         che la censura è manifestamente infondata;

                                         che infatti, se è vero che la citazione è stata erroneamente indirizzata a __________ (i due nomi propri del ricorrente), è altrettanto chiaro che l'omissione del cognome __________ non ha impedito a quest'ultimo di ricevere la citazione, come da lui ammesso nello scritto 29 settembre 2002 alla Pretura, in pretesa sostituzione della propria comparsa al contraddittorio del 1° ottobre 2002;

                                         che di conseguenza, non avendo l'inesatta indicazione della parte comportato nessun pregiudizio per la stessa, non sono dati i presupposti né della nullità della sentenza, né dell'annullabilità dell'ordinanza di citazione (art. 143 CPC);

                                         che le ulteriori contestazioni di merito proposte dal ricorrente non possono essere considerate siccome proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte qualora si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che tasse e spese seguono la soccombenza.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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