Incarto n. 16.2002.93
Lugano 27 novembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 28 ottobre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 febbraio 2002 da
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'645.10
oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 febbraio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3645.10 a saldo di diverse fatture emesse nel 2001 per inserzioni pubblicate nella rivista __________, edita dall'istante;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertato il benfondato della pretesa di parte istante sulla base della documentazione prodotta e che il convenuto, assente dalla discussione, non ha contestato, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, eccependo anzitutto la nullità della procedura, rispettivamente della sentenza, siccome promossa nei confronti di una persona inesistente poiché la citazione è stata emessa nei confronti di __________, ossia omettendo il suo cognome;
che la censura è manifestamente infondata;
che infatti, se è vero che la citazione è stata erroneamente indirizzata a __________ (i due nomi propri del ricorrente), è altrettanto chiaro che l'omissione del cognome __________ non ha impedito a quest'ultimo di ricevere la citazione, come da lui ammesso nello scritto 29 settembre 2002 alla Pretura, in pretesa sostituzione della propria comparsa al contraddittorio del 1° ottobre 2002;
che di conseguenza, non avendo l'inesatta indicazione della parte comportato nessun pregiudizio per la stessa, non sono dati i presupposti né della nullità della sentenza, né dell'annullabilità dell'ordinanza di citazione (art. 143 CPC);
che le ulteriori contestazioni di merito proposte dal ricorrente non possono essere considerate siccome proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte qualora si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria