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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.11.2002 16.2002.50

22 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·585 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2002.00050

Lugano 22 novembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 2002 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 22 marzo 2002 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella procedura promossa con istanza 30 maggio 2000 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE

n. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 30 maggio 2000 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di fr. 1'086.45 corrispondenti al saldo delle fatture emesse il 30 settembre e il 29 ottobre 1999 per interventi di riparazione eseguiti presso l'esercizio pubblico gestito da quest'ultimo;

                                         che il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo la difettosità dell'intervento di riparazione eseguito dalla società istante;

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace, trattando l'istanza secondo gli art. 291 e segg. CPC, ha condannato il convenuto al pagamento dell'importo chiesto dall'istante, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al PE sopra menzionato;

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, mentre con osservazioni 11 luglio 2002 la controparte chiede che il ricorso sia respinto;

                                         che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;

                                         che una persona giuridica -com'è in concreto l'istante- agisce nel processo per mezzo dei suoi organi, così come iscritti a Registro di commercio (art. 38 cpv. 1 CPC; art. 55 CC);

                                         che nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'istanza, contrariamente a quanto previsto dall'art. 292 lett. f CPC, non è sottoscritta da nessuno;

                                         che simile carenza non è poi stata sanata dalla partecipazione all'udienza -per conto dell'istante- di __________ (direttore), non godendo quest'ultimo della facoltà di vincolare individualmente la società __________ poiché iscritto a Registro di commercio con firma collettiva a due, né essendo egli stato debitamente designato dalla società (e per essa dai suoi organi) a rappresentarla davanti al Giudice di pace;

                                         che l'accertamento d'ufficio dell'assenza di un presupposto processuale può avvenire anche in sede di ricorso (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 142, m. 3 e 4);

                                         che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

                                         che constatata la nullità dell’istanza 30 maggio 2000 in base all'art. 142 cpv. 2 CPC, ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza, rendendosi così inutile l'esame delle censure ricorsuali;

                                         che tasse e spese seguono la soccombenza, mentre al ricorrente non vengono assegnate ripetibili di questa sede, data l'irrilevanza delle censure proposte.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

pronuncia:

                                   1.   L’istanza 30 maggio 2000 __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 22 marzo 2002 del Giudice di pace del circolo della Melezza.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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