Incarto n. 16.2002.00050
Lugano 22 novembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 22 marzo 2002 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella procedura promossa con istanza 30 maggio 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE
n. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 maggio 2000 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di fr. 1'086.45 corrispondenti al saldo delle fatture emesse il 30 settembre e il 29 ottobre 1999 per interventi di riparazione eseguiti presso l'esercizio pubblico gestito da quest'ultimo;
che il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo la difettosità dell'intervento di riparazione eseguito dalla società istante;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, trattando l'istanza secondo gli art. 291 e segg. CPC, ha condannato il convenuto al pagamento dell'importo chiesto dall'istante, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al PE sopra menzionato;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, mentre con osservazioni 11 luglio 2002 la controparte chiede che il ricorso sia respinto;
che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che una persona giuridica -com'è in concreto l'istante- agisce nel processo per mezzo dei suoi organi, così come iscritti a Registro di commercio (art. 38 cpv. 1 CPC; art. 55 CC);
che nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'istanza, contrariamente a quanto previsto dall'art. 292 lett. f CPC, non è sottoscritta da nessuno;
che simile carenza non è poi stata sanata dalla partecipazione all'udienza -per conto dell'istante- di __________ (direttore), non godendo quest'ultimo della facoltà di vincolare individualmente la società __________ poiché iscritto a Registro di commercio con firma collettiva a due, né essendo egli stato debitamente designato dalla società (e per essa dai suoi organi) a rappresentarla davanti al Giudice di pace;
che l'accertamento d'ufficio dell'assenza di un presupposto processuale può avvenire anche in sede di ricorso (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 142, m. 3 e 4);
che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che constatata la nullità dell’istanza 30 maggio 2000 in base all'art. 142 cpv. 2 CPC, ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza, rendendosi così inutile l'esame delle censure ricorsuali;
che tasse e spese seguono la soccombenza, mentre al ricorrente non vengono assegnate ripetibili di questa sede, data l'irrilevanza delle censure proposte.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
1. L’istanza 30 maggio 2000 __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 22 marzo 2002 del Giudice di pace del circolo della Melezza.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria