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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.07.2001 16.2001.48

10 luglio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·379 parole·~2 min·6

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.2001.00048

Lugano 10 luglio 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, vicepresidente Epiney-Colombo e G. Bernasconi (in sostituzione dei giudici Chiesa e Giani, assenti)

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 luglio 2001 presentato da

__________ rappr. dall'__________

  contro  

la sentenza 26 giugno 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 maggio 2001 da

__________ patr. dallo Studio legale __________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice;

ricorrente l'escussa la quale, con atto ricorsuale 6 luglio 2001, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

considerato                     che il ricorso per cassazione è proponibile contro le sentenze  emanate dai pretori in procedure sommarie di rigetto dell'opposizione il cui valore non raggiunge l'importo di fr. 8'000.- (art. 16 cpv. 1 LALEF);

                                          che per importi superiori è dato il rimedio dell'appello da proporsi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 18 LALEF);

                                          che pertanto l'unico rimedio possibile contro la sentenza 26 giugno 2001 con la quale il Pretore di Lugano, sezione 5 si è pronunciato su una domanda di rigetto definitivo dell'opposizione  per l'importo di fr. 15'128.- oltre accessori, è l'appello;

                                          che un atto formulato nella forma del ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22);

                                          che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla CEF per sua competenza (art. 126 CPC).

Per i quali motivi

decreta:                 1.      Il ricorso per cassazione 6 luglio 2001 di __________ è trasmesso per competenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

                                          §. Esso verrà deciso come appello.

                                2.      Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 e alla Camera di esecuzione e fallimenti con la trasmissione dell’intero incarto.     

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                          La segretaria

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