Incarto n. 16.2001.00048
Lugano 10 luglio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente Epiney-Colombo e G. Bernasconi (in sostituzione dei giudici Chiesa e Giani, assenti)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 luglio 2001 presentato da
__________ rappr. dall'__________
contro
la sentenza 26 giugno 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 maggio 2001 da
__________ patr. dallo Studio legale __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice;
ricorrente l'escussa la quale, con atto ricorsuale 6 luglio 2001, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;
considerato che il ricorso per cassazione è proponibile contro le sentenze emanate dai pretori in procedure sommarie di rigetto dell'opposizione il cui valore non raggiunge l'importo di fr. 8'000.- (art. 16 cpv. 1 LALEF);
che per importi superiori è dato il rimedio dell'appello da proporsi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 18 LALEF);
che pertanto l'unico rimedio possibile contro la sentenza 26 giugno 2001 con la quale il Pretore di Lugano, sezione 5 si è pronunciato su una domanda di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 15'128.- oltre accessori, è l'appello;
che un atto formulato nella forma del ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22);
che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla CEF per sua competenza (art. 126 CPC).
Per i quali motivi
decreta: 1. Il ricorso per cassazione 6 luglio 2001 di __________ è trasmesso per competenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
§. Esso verrà deciso come appello.
2. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 e alla Camera di esecuzione e fallimenti con la trasmissione dell’intero incarto.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria