Incarto n. 16.2000.00078
Lugano 26 settembre 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 15 maggio 2000 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 ottobre 1999 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dall'escussa al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 19 ottobre 1999 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 7’369.54 oltre accessori, corrispondenti alle spese di riparazione di un computer, domanda avversata dall'escussa;
che con sentenza 15 maggio 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale l'escussa non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 14 giugno 2000, genericamente indirizzato al Tribunale d'appello, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che al ricorso, intimatole dalla Camera esecuzione e fallimenti (non competente per valore), la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 della Legge concernente l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (LALEF) il termine per impugnare una sentenza di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni, sia in sede d'appello che di ricorso per cassazione;
che la sentenza impugnata è stata intimata alle parti il 18 maggio 2000;
che al momento dell’inoltro del ricorso (data del timbro postale 14 giugno 2000) il termine di 10 giorni -pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza dell'eventuale termine di giacenza postale di sette giorni- era già inequivocabilmente scaduto;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 giugno 2000 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria