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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.09.2000 16.2000.78

26 septembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·411 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00078

Lugano 26 settembre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 2000 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 15 maggio 2000 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 ottobre 1999 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dall'escussa al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 19 ottobre 1999 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 7’369.54 oltre accessori, corrispondenti alle spese di riparazione di un computer, domanda avversata dall'escussa;

                                          che con sentenza 15 maggio 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale l'escussa non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;

                                          che con atto ricorsuale 14 giugno 2000, genericamente indirizzato al Tribunale d'appello, __________ è insorta contro il predetto giudizio;

                                          che al ricorso, intimatole dalla Camera esecuzione e fallimenti (non competente per valore), la controparte non ha formulato osservazioni;

                                          che giusta l’art. 22 cpv. 1 della Legge concernente l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (LALEF) il termine per impugnare una sentenza di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni, sia in sede d'appello che di ricorso per cassazione;

                                          che la sentenza impugnata è stata intimata alle parti il 18 maggio 2000;

                                          che al momento dell’inoltro del ricorso (data del timbro postale 14 giugno 2000) il termine di 10 giorni -pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza dell'eventuale termine di giacenza postale di sette giorni- era già inequivocabilmente scaduto;

                                          che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 14 giugno 2000 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________             

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria