Incarto n. 16.2000.00033
Lugano 30 maggio 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 21 marzo 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 7 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 aprile 1999 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento e di fr. 573.90 nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Riviera, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 14 aprile 1999 la ditta __________, specializzata nella riparazione di macchine agricole, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 573.90 a saldo di due fatture emesse per lavori di riparazione eseguiti al trattore di quest'ultimo;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione della riparazione da parte dell'istante;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenute fondate le contestazioni del convenuto secondo il quale il primo intervento dell'istante, oggetto della fattura 12 maggio 1998 (per fr. 280.-), non è stato idoneo a risolvere in modo definitivo i problemi lamentati al motorino di avviamento del trattore, ha esonerato il convenuto dal pagamento di questa fattura, mentre ha accolto l'istanza per la differenza di fr. 293.90 richiesta a saldo della successiva fattura 5 agosto 1998;
che con scritto 21 marzo 2000 l'istante è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 marzo 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a riproporre la loro versione dei fatti, della quale non si ha peraltro nessuna traccia nelle risultanze istruttorie e tantomeno nel verbale d'udienza;
che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede, mentre il carico delle spese segue la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 21 marzo 2000 di __________ è nullo.
2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–. sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria