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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.05.2000 16.2000.33

May 30, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·521 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00033

Lugano 30 maggio 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 21 marzo 2000 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 7 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 aprile 1999 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento e di fr. 573.90 nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Riviera, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 14 aprile 1999 la ditta __________, specializzata nella riparazione di macchine agricole, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 573.90 a saldo di due fatture emesse per lavori di riparazione eseguiti al trattore di quest'ultimo;

                                          che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione della riparazione da parte dell'istante;

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenute fondate le contestazioni del convenuto secondo il quale il primo intervento dell'istante, oggetto della fattura 12 maggio 1998 (per fr. 280.-), non è stato idoneo a risolvere in modo definitivo i problemi lamentati al motorino di avviamento del trattore, ha esonerato il convenuto dal pagamento di questa fattura, mentre ha accolto l'istanza per la differenza di fr. 293.90 richiesta a saldo della successiva fattura 5 agosto 1998;

                                          che con scritto 21 marzo 2000 l'istante è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

                                          che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 marzo 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a riproporre la loro versione dei fatti, della quale non si ha peraltro nessuna traccia nelle risultanze istruttorie e tantomeno nel verbale d'udienza;

                                          che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;

                                          che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede, mentre il carico delle spese segue la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:                     1.     Il ricorso 21 marzo 2000 di __________ è nullo.

                                          2.     Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–. sono poste a carico dei ricorrenti.

                                          3.     Intimazione a:

                                                  – __________

                                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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