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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.01.2025 16.2024.5

21 gennaio 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,046 parole·~5 min·2

Riassunto

Reclamo divenuto privo di oggetto: stralcio dal ruolo - gratuito patrocinio

Testo integrale

Incarto n. 16.2024.5 16.2024.16

Lugano, 21 gennaio 2025      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 19 febbraio 2024 (inc. 16.2024.5) presentato da

 RE 1   (patrocinato dall'  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 16 gennaio 2024 dal Giudice di pace del circolo della Lavizzara nella causa SE.2023.1 (azione di accer­tamento dell'inesistenza del debito dell'art. 85a LEF) promossa con petizione dell'8 novembre 2023 nei confronti di  

CO 1 osanna

(patrocinato dall'  PA 2 )  

e sulla domanda di gratuito patrocinio formulata il 25 aprile 2024 da CO 1 (inc. 16.2024.16),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 24 novembre 2017 la presidente del Tribunale distrettuale di Losanna (Tribunal d'arrondissement de Lausanne) ha pronunciato il divorzio tra RE 1 e M__________ e ha, in particolare, obbligato RE 1 a versare, anticipatamente entro il 1° di ogni mese, un contributo alimentare per il figlio CO 1 (nato il 3 dicembre 2001) di fr. 850.– men­si­li, oltre l'assegno familiare, fino al termine di una formazione ap­propriata. Il 25 settembre 2023 CO 1 ha fatto notifi­care al padre il precetto esecutivo n. __________7 dell'Ufficio di ese­cuzione di Cevio per l'incasso di fr. 3400.– oltre interessi del 5% dall'11 agosto 2023 corrispondenti al contributo alimentare dei mesi da giugno a settembre 2023 (fr. 850.– x 4), al quale l'escusso ha interposto opposizione.

                                  B.   Adito da RE 1, con decisione del 16 gennaio 2024 il Giudice di pace del circolo della Lavizzara ha respinto un'azione fondata sull'art. 85a LEF volta ad accertare l'inesistenza del de­bi­to di cui al precetto esecutivo n. __________7 dell'Ufficio di esecu­zione di Cevio.

                                  C.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2024 per otte­nere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua azione fondata sull'art. 85a LEF. Nelle sue osservazioni del 25 aprile 2024 CO 1 chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di respingere il reclamo.

                                  D.   Il 14 gennaio 2025 CO 1 ha comunicato a questa Camera che nell'ambito di una procedura conciliativa davanti al Tribunale distrettuale di Losanna, le parti hanno rag­giunto un accordo in virtù del quale la procedura è ormai superata. Egli chiede pertanto di stralciare il reclamo dal ruolo, di porre le spese proces­suali a carico del padre e di riconoscergli il gratuito patrocinio.

Considerando

in diritto:                 1.   Dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (RtiD I-2015, n. 64c, pag. 969). In tal caso sulle spese egli applica pertanto l'art. 106 cpv. 1 secon­da frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stra­giudiziale preveda in materia di spese, nel qual caso esso as­su-me su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (ana­logamente: CCR sentenza inc. 16.2021.45 del 3 novembre 2022 consid. 2 con rinvio).

                                   2.   Nella fattispecie le parti non hanno sottoposto a questa Camera il loro accordo, di modo che la causa va stralciata dal ruolo per so­pravvenuta carenza d'oggetto (art. 242 CPC). In merito alle spese giudiziarie le parti hanno pattuito di porre gli oneri proces­suali a carico del reclamante e di rinunciare a ripetibili, disciplina alla quale ci si può attenere. L'ammontare delle spese proces­suali va adeguatamente ridotto per tenere conto che la proce­dura di reclamo si conclude senza sentenza (art. 21 LTG).

                                   3.   Rimane la questione legata al gratuito patrocinio davanti a que­sta Camera postulato da CO 1. Il quesito va risolto negativamente già per la circostanza che il gratuito patrocinio è sussidiario (e non alternativo) all'ottenimento di ripetibili. L'asse­gnazione di adeguate ripetibili rende in effetti la richiesta priva d'oggetto. Dall'accordo raggiunto davanti al tribunale vodese si evince che l'interessato ha accettato la compensazione delle ri­pe­ti­bili in tutte le procedure riguardanti il contezioso con il padre. Non può quindi pretendere, adesso, di riversare tali impegni sullo Stato. Ad ogni modo, il diritto al gratuito patrocinio è di natura al­ta­mente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il pro­cesso, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sen­tenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con nu­me­rosi rinvii; v. anche CCR sentenza inc. 16.2019.45 del 17 set­tem­bre 2019 consid. 3 con rinvii). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richie­dente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla deci­sio­ne sul conferimento del beneficio (I CCA, sentenza inc. 11.2022.188 del 5 novembre 2024 consid. 3). Nella fattispecie, CO 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame allorché il reclamo è divenuto senza oggetto, ovvero con il ritiro dell'esecuzione nei confronti del padre. E a quel momento l'op­po­nente non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un inte­resse a ottenere una decisione in proposito.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a ca­rico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Nella misura in cui non è diventata priva d'interesse, la ri­chiesta di gratuito patrocinio formula da CO 1 è re­spinta.

                                   4.   Notificazione a:

   ;    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Laviz­zara.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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