Incarto n. 16.2024.5 16.2024.16
Lugano, 21 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 19 febbraio 2024 (inc. 16.2024.5) presentato da
RE 1 (patrocinato dall' PA 1 )
contro la decisione emessa il 16 gennaio 2024 dal Giudice di pace del circolo della Lavizzara nella causa SE.2023.1 (azione di accertamento dell'inesistenza del debito dell'art. 85a LEF) promossa con petizione dell'8 novembre 2023 nei confronti di
CO 1 osanna
(patrocinato dall' PA 2 )
e sulla domanda di gratuito patrocinio formulata il 25 aprile 2024 da CO 1 (inc. 16.2024.16),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 novembre 2017 la presidente del Tribunale distrettuale di Losanna (Tribunal d'arrondissement de Lausanne) ha pronunciato il divorzio tra RE 1 e M__________ e ha, in particolare, obbligato RE 1 a versare, anticipatamente entro il 1° di ogni mese, un contributo alimentare per il figlio CO 1 (nato il 3 dicembre 2001) di fr. 850.– mensili, oltre l'assegno familiare, fino al termine di una formazione appropriata. Il 25 settembre 2023 CO 1 ha fatto notificare al padre il precetto esecutivo n. __________7 dell'Ufficio di esecuzione di Cevio per l'incasso di fr. 3400.– oltre interessi del 5% dall'11 agosto 2023 corrispondenti al contributo alimentare dei mesi da giugno a settembre 2023 (fr. 850.– x 4), al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Adito da RE 1, con decisione del 16 gennaio 2024 il Giudice di pace del circolo della Lavizzara ha respinto un'azione fondata sull'art. 85a LEF volta ad accertare l'inesistenza del debito di cui al precetto esecutivo n. __________7 dell'Ufficio di esecuzione di Cevio.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2024 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua azione fondata sull'art. 85a LEF. Nelle sue osservazioni del 25 aprile 2024 CO 1 chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di respingere il reclamo.
D. Il 14 gennaio 2025 CO 1 ha comunicato a questa Camera che nell'ambito di una procedura conciliativa davanti al Tribunale distrettuale di Losanna, le parti hanno raggiunto un accordo in virtù del quale la procedura è ormai superata. Egli chiede pertanto di stralciare il reclamo dal ruolo, di porre le spese processuali a carico del padre e di riconoscergli il gratuito patrocinio.
Considerando
in diritto: 1. Dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (RtiD I-2015, n. 64c, pag. 969). In tal caso sulle spese egli applica pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale preveda in materia di spese, nel qual caso esso assu-me su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (analogamente: CCR sentenza inc. 16.2021.45 del 3 novembre 2022 consid. 2 con rinvio).
2. Nella fattispecie le parti non hanno sottoposto a questa Camera il loro accordo, di modo che la causa va stralciata dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto (art. 242 CPC). In merito alle spese giudiziarie le parti hanno pattuito di porre gli oneri processuali a carico del reclamante e di rinunciare a ripetibili, disciplina alla quale ci si può attenere. L'ammontare delle spese processuali va adeguatamente ridotto per tenere conto che la procedura di reclamo si conclude senza sentenza (art. 21 LTG).
3. Rimane la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera postulato da CO 1. Il quesito va risolto negativamente già per la circostanza che il gratuito patrocinio è sussidiario (e non alternativo) all'ottenimento di ripetibili. L'assegnazione di adeguate ripetibili rende in effetti la richiesta priva d'oggetto. Dall'accordo raggiunto davanti al tribunale vodese si evince che l'interessato ha accettato la compensazione delle ripetibili in tutte le procedure riguardanti il contezioso con il padre. Non può quindi pretendere, adesso, di riversare tali impegni sullo Stato. Ad ogni modo, il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii; v. anche CCR sentenza inc. 16.2019.45 del 17 settembre 2019 consid. 3 con rinvii). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (I CCA, sentenza inc. 11.2022.188 del 5 novembre 2024 consid. 3). Nella fattispecie, CO 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame allorché il reclamo è divenuto senza oggetto, ovvero con il ritiro dell'esecuzione nei confronti del padre. E a quel momento l'opponente non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione in proposito.
Per questi motivi,
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Nella misura in cui non è diventata priva d'interesse, la richiesta di gratuito patrocinio formula da CO 1 è respinta.
4. Notificazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Lavizzara.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.