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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.02.2025 16.2024.15

11 febbraio 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,531 parole·~8 min·4

Riassunto

Appalto: garanzia pei difetti - reclamo irricevibile poiché fondato su allegazioni di fatto nuove

Testo integrale

Incarto n. 16.2024.15

Lugano, 11 febbraio 2025                                

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 15 aprile 2024 presentato dalla

RE 1  (ora patrocinata dall'  PA 1 )  

contro la decisione emessa l'8 marzo 2024 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E23-22 (appalto) promossa con istanza del 19 settembre 2023 dalla  

CO 1 ,  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 20 marzo 2023 l'impresa di pulizia generale CO 1 ha in­viato alla società “F__________ c/o RE 1” la fattura n. 1040564 di fr. 1863.20 (IVA inclusa) per delle “opere di pulizia grossolana e sgombero” da lei eseguite nel mese di dicembre 2022 in un cantiere a __________. La fattura è rimasta impagata.

                                  B.   Il 19 settembre 2023 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo di convocare la società RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ot­tenere il pagamento di fr. 1863.20. All'u­dienza di conciliazione del 24 ottobre 2023 le parti “non hanno raggiunto al­cuna intesa” e hanno chiesto l'audizione di testimoni. In calce al ver­bale d'u­dienza, l'autorità di conciliazione ha indicato che “i testi­moni verranno citati”.

                                  C.   Statuendo con decisione del 10 gen­naio 2024, rettificata l'8 marzo seguente per un errore del nome della convenuta nel di­spositivo, il Giudice di pace ha ac­colto l'istanza e ha obbligato la RE 1 a versare alla CO 1 fr. 1863.20. Le spese pro­cessuali di fr. 150.– sono state poste a carico della conve­nuta, tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 70.–.

                                  D.   Contro la decisione rettificata appena citata, la RE 1 è in­sorta a questa Camera con un reclamo del 15 aprile 2024, in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospen­sivo, di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere l'istanza avversaria. Con decreto del 26 aprile 2024 il presidente di que­sta Camera ha negato al reclamo l'effetto sospen­sivo. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 2024 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di con­ci­liazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza mo­tivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Rickli in: Brunner/Schwander/Vi­scher [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommen­tar, vol. II, 3ª edizione, n. 20 e 21 ad art. 212). In concreto, la de­cisione impugnata è stata no­tificata il 18 marzo 2024 alla conve­nuta di modo che il reclamo in esame, introdotto il 15 aprile 2024, è tem­pestivo.

                                   2.   Al reclamo, la convenuta acclude il bollettino di lavoro allestito dalla ditta istante. Se non che, in una procedura di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Eccezioni a tale principio non ricorrono nel caso specifico (art. 326 cpv. 2 CPC). Il documento in questione non è pertanto rice­vibile ai fini del giudizio, il quale deve fondarsi sullo stesso mate­riale processuale sottoposto al Giudice di pace.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cogni­zione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accer­tati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   4.   Il Giudice di pace ha accolto l'istanza, poiché la documentazione prodotta dalla CO 1 “attesta il ben fondato della sua ri­chiesta” mentre la convenuta “si è limita­ta a contestare il lavoro ed il tempo impiegato per la sua esecu­zio­ne chiedendo che ven­gano citati dei testi”. Se non che, egli ha soggiunto, tale richiesta “è respinta poiché la contestazione è manifestamente tardiva, la stessa avrebbe dovuto essere fatta immediatamente, così come previsto dal Codice delle obbligazioni”.

                                   5.   La reclamante biasima il Giudice di pace di non avere respinto l'i­stanza per carenza della legittimazione passiva e lo rimprovera segnatamente di non avere esaminare d'ufficio la mancanza di tale presupposto di merito. Essa sostiene di avere eccepito la pro­pria carente legitti­ma­zione pas­siva all'u­dienza del 24 ottobre 2023 poiché le “opere di pulizia grossolana e sgombero” nel can­tiere di __________ erano state commissionate all'istante dalla so­cietà F__________, alla quale sono intestati, del resto, sia il bollet­tino di lavoro sia la fattura. Se non che, tale obiezione non risul­ta essere stata fatta valere davanti al Giudice di pace, o me­glio nulla di tutto ciò risulta dal verbale d'udienza. Né essa al­lude a irregolarità formali, fermo restando che se una parte ri­scon­tra manchevolezze nella verbalizzazione di proprie afferma­zioni avrebbe dovuto conformemente al principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), segnalarle al primo giu­dice anziché fir­mare il verbale senza riserve. Il contenuto di un verbale d'u­dienza, in effetti, si presume esatto finché non sia dimostrata l'i­nesat­tezza del suo contenuto (CCR, sentenza inc. 16.2021.51 del 23 dicembre 2022 consid. 4b con rin­vii). Formulata per la prima volta in sede di reclamo, l'obiezione si rivela dunque irrice­vi­bile (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Ad ogni modo, la legittimazione delle parti, attiva della parte at­trice e passiva della parte convenuta, concernono il fonda­mento dell'azione e costituisce una premessa sostanziale dell'esisten­za della pretesa dedotta in giudizio. Se, trattandosi di una que­stione di diritto materiale, il giudice deve esaminarla d'uf­ficio, nel qua­dro di un procedimento retto del principio dispositivo (art. 55 CPC), tale esame avviene sulla base dei fatti tempestiva­mente allegati dalle parti ed accertati (sentenza del Tribunale fe­derale 4A_344/2020 del 29 giugno 2021 consid. 4.1.2 con rinvii; analo­gamente: II CCA, sentenza inc. 12.2023.12 del 18 aprile 2023 consid. 8.1 con rinvio). Premesso ciò, in concreto, già si è detto che dal verbale d'udienza del 24 ottobre 2023 non risulta che il rappresentante della convenuta abbia obbiettato alcunché in me­rito alla legittimazione passiva. Ne segue che la questione non era litigiosa e non necessitava di ulteriori prove (art. 150 CPC). Per il resto, questa Camera esamina soltanto le censure che il reclamante propone e motiva debitamente.

                                   6.   La reclamante, poi, non con­divide l'opinione dell'auto­rità di con­ciliazione circa la tardività delle sue ulte­riori con­te­stazioni riguar­danti l'esecu­zione del la­voro e le ore fatturate. Essa evi­den­zia il fatto che, oltre a non esservi al­cuna norma del co­dice delle obbli­ga­zioni che im­ponga di conte­stare imme­diata­mente una fat­tura ine­satta, sul bollet­tino di lavoro il rappresentante della F__________ ha bar­rato le 30 ore ivi indicate e ha aggiunto la scritta “da discutere”. Ciò dimostra, a suo parere, che il numero delle ore di lavoro è stato da sem­pre oggetto di con­testazione.

                                         In concreto, a prescindere dall'inammissibilità delle nuove allega­zioni per di più fondate su un documento nuovo, con la recla­mante si conviene che il silenzio osservato dopo aver ricevuto una fattura non vale, salvo patto contrario, come accettazione (CCR, sentenza inc. 16.2023.32 del 27 settembre 2024 consid. 7 con rin­vii). Se non che, nella misura in cui il Giudice di pace ha alluso alla tardività della contestazione, ovvero al fatto che questa avreb­be dovuto essere fatta immediatamente, egli si è riferito ma­nife­stamente alle norme sulla garanzia pei difetti dell'opera che im­pongono una verifica della stessa “appena lo consenta l'ordina­rio corso degli affari” e una segnalazione all'appaltatore (art. 367 CO). Nel reclamo, la convenuta non mette in discussione che og­getto della contestazione verteva sulla difettosità o difformità dell'opera, e dunque dell'obbligo per lei di segnalare tempestiva­mente all'appaltatore eventuali difformità. E se l'appaltatore omette la verificazione e l'avviso previso dalla legge, l'opera è ap­provata (art. 370 cpv. 2 CO). Quanto alla mercede, la contesta­zione sul tempo è del tutto generica, il verbale d'udienza essendo una volta di più silente, ciò che basta per ritenere che l'istante non dovesse provarla, tanto più che la fattura allegata all'istanza men­zionava chiaramente le ore (30) impiegate per l'esecuzione dei la­vori.

                                   7.   Se ne conclude che, irricevibile, il reclamo vede la sua sorte se­gnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Gli oneri proces­suali del giudizio odierno seguono la soc­combenza della recla­mante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la resistente avendo proceduto da sé, senza far capo a un patro­cinatore. Né soccorrono le permesse che potrebbero legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno richiesta.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della recla­mante.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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