Incarto n. 16.2024.15
Lugano, 11 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 15 aprile 2024 presentato dalla
RE 1 (ora patrocinata dall' PA 1 )
contro la decisione emessa l'8 marzo 2024 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E23-22 (appalto) promossa con istanza del 19 settembre 2023 dalla
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 marzo 2023 l'impresa di pulizia generale CO 1 ha inviato alla società “F__________ c/o RE 1” la fattura n. 1040564 di fr. 1863.20 (IVA inclusa) per delle “opere di pulizia grossolana e sgombero” da lei eseguite nel mese di dicembre 2022 in un cantiere a __________. La fattura è rimasta impagata.
B. Il 19 settembre 2023 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo di convocare la società RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1863.20. All'udienza di conciliazione del 24 ottobre 2023 le parti “non hanno raggiunto alcuna intesa” e hanno chiesto l'audizione di testimoni. In calce al verbale d'udienza, l'autorità di conciliazione ha indicato che “i testimoni verranno citati”.
C. Statuendo con decisione del 10 gennaio 2024, rettificata l'8 marzo seguente per un errore del nome della convenuta nel dispositivo, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato la RE 1 a versare alla CO 1 fr. 1863.20. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 70.–.
D. Contro la decisione rettificata appena citata, la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 aprile 2024, in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere l'istanza avversaria. Con decreto del 26 aprile 2024 il presidente di questa Camera ha negato al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 2024 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Rickli in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 3ª edizione, n. 20 e 21 ad art. 212). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata il 18 marzo 2024 alla convenuta di modo che il reclamo in esame, introdotto il 15 aprile 2024, è tempestivo.
2. Al reclamo, la convenuta acclude il bollettino di lavoro allestito dalla ditta istante. Se non che, in una procedura di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Eccezioni a tale principio non ricorrono nel caso specifico (art. 326 cpv. 2 CPC). Il documento in questione non è pertanto ricevibile ai fini del giudizio, il quale deve fondarsi sullo stesso materiale processuale sottoposto al Giudice di pace.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
4. Il Giudice di pace ha accolto l'istanza, poiché la documentazione prodotta dalla CO 1 “attesta il ben fondato della sua richiesta” mentre la convenuta “si è limitata a contestare il lavoro ed il tempo impiegato per la sua esecuzione chiedendo che vengano citati dei testi”. Se non che, egli ha soggiunto, tale richiesta “è respinta poiché la contestazione è manifestamente tardiva, la stessa avrebbe dovuto essere fatta immediatamente, così come previsto dal Codice delle obbligazioni”.
5. La reclamante biasima il Giudice di pace di non avere respinto l'istanza per carenza della legittimazione passiva e lo rimprovera segnatamente di non avere esaminare d'ufficio la mancanza di tale presupposto di merito. Essa sostiene di avere eccepito la propria carente legittimazione passiva all'udienza del 24 ottobre 2023 poiché le “opere di pulizia grossolana e sgombero” nel cantiere di __________ erano state commissionate all'istante dalla società F__________, alla quale sono intestati, del resto, sia il bollettino di lavoro sia la fattura. Se non che, tale obiezione non risulta essere stata fatta valere davanti al Giudice di pace, o meglio nulla di tutto ciò risulta dal verbale d'udienza. Né essa allude a irregolarità formali, fermo restando che se una parte riscontra manchevolezze nella verbalizzazione di proprie affermazioni avrebbe dovuto conformemente al principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), segnalarle al primo giudice anziché firmare il verbale senza riserve. Il contenuto di un verbale d'udienza, in effetti, si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (CCR, sentenza inc. 16.2021.51 del 23 dicembre 2022 consid. 4b con rinvii). Formulata per la prima volta in sede di reclamo, l'obiezione si rivela dunque irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ad ogni modo, la legittimazione delle parti, attiva della parte attrice e passiva della parte convenuta, concernono il fondamento dell'azione e costituisce una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Se, trattandosi di una questione di diritto materiale, il giudice deve esaminarla d'ufficio, nel quadro di un procedimento retto del principio dispositivo (art. 55 CPC), tale esame avviene sulla base dei fatti tempestivamente allegati dalle parti ed accertati (sentenza del Tribunale federale 4A_344/2020 del 29 giugno 2021 consid. 4.1.2 con rinvii; analogamente: II CCA, sentenza inc. 12.2023.12 del 18 aprile 2023 consid. 8.1 con rinvio). Premesso ciò, in concreto, già si è detto che dal verbale d'udienza del 24 ottobre 2023 non risulta che il rappresentante della convenuta abbia obbiettato alcunché in merito alla legittimazione passiva. Ne segue che la questione non era litigiosa e non necessitava di ulteriori prove (art. 150 CPC). Per il resto, questa Camera esamina soltanto le censure che il reclamante propone e motiva debitamente.
6. La reclamante, poi, non condivide l'opinione dell'autorità di conciliazione circa la tardività delle sue ulteriori contestazioni riguardanti l'esecuzione del lavoro e le ore fatturate. Essa evidenzia il fatto che, oltre a non esservi alcuna norma del codice delle obbligazioni che imponga di contestare immediatamente una fattura inesatta, sul bollettino di lavoro il rappresentante della F__________ ha barrato le 30 ore ivi indicate e ha aggiunto la scritta “da discutere”. Ciò dimostra, a suo parere, che il numero delle ore di lavoro è stato da sempre oggetto di contestazione.
In concreto, a prescindere dall'inammissibilità delle nuove allegazioni per di più fondate su un documento nuovo, con la reclamante si conviene che il silenzio osservato dopo aver ricevuto una fattura non vale, salvo patto contrario, come accettazione (CCR, sentenza inc. 16.2023.32 del 27 settembre 2024 consid. 7 con rinvii). Se non che, nella misura in cui il Giudice di pace ha alluso alla tardività della contestazione, ovvero al fatto che questa avrebbe dovuto essere fatta immediatamente, egli si è riferito manifestamente alle norme sulla garanzia pei difetti dell'opera che impongono una verifica della stessa “appena lo consenta l'ordinario corso degli affari” e una segnalazione all'appaltatore (art. 367 CO). Nel reclamo, la convenuta non mette in discussione che oggetto della contestazione verteva sulla difettosità o difformità dell'opera, e dunque dell'obbligo per lei di segnalare tempestivamente all'appaltatore eventuali difformità. E se l'appaltatore omette la verificazione e l'avviso previso dalla legge, l'opera è approvata (art. 370 cpv. 2 CO). Quanto alla mercede, la contestazione sul tempo è del tutto generica, il verbale d'udienza essendo una volta di più silente, ciò che basta per ritenere che l'istante non dovesse provarla, tanto più che la fattura allegata all'istanza menzionava chiaramente le ore (30) impiegate per l'esecuzione dei lavori.
7. Se ne conclude che, irricevibile, il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la resistente avendo proceduto da sé, senza far capo a un patrocinatore. Né soccorrono le permesse che potrebbero legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno richiesta.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.