Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.11.2006 12.2006.196

2 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·392 parole·~2 min·2

Riassunto

nomina di nuovo perito - appallabilità

Testo integrale

Incarto n. 12.2006.196

Lugano 2 novembre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente, Lardelli e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, esclusa

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.60 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16 giugno 2003 da

AP 1  rappr. dall’   RA 2   

  contro  

  AO 1    AO 2  tutti rappr. dall’   RA 1   

nella quale procedura il Pretore, con decisione 5 ottobre 2006, ha respinto una domanda della AP 1 intesa alla nomina di un nuovo perito ed alla sospensione del termine per procedere alla completazione o delucidazione della perizia.

Appellante l’attrice la quale, con appello 23 ottobre 2006, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda di sostituzione del perito e di annullare il termine per chiedere la completazione della perizia.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto e in diritto:

che la decisione del Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un nuovo perito nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è un'ordinanza e di conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 252 m. 3);

che infatti concerne l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie procedurali decise con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);

che la forma o la terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 1);

che la palese improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle controparti per le loro osservazioni;

che le spese sono a carico dell'appellante;

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC

e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

pronuncia:

                                   1.   L'appello 23 ottobre 2006 AP 1 è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.-) sono a carico dell'appellante.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

12.2006.196 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.11.2006 12.2006.196 — Swissrulings