Incarto n. 12.2006.196
Lugano 2 novembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente, Lardelli e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, esclusa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.60 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16 giugno 2003 da
AP 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1 AO 2 tutti rappr. dall’ RA 1
nella quale procedura il Pretore, con decisione 5 ottobre 2006, ha respinto una domanda della AP 1 intesa alla nomina di un nuovo perito ed alla sospensione del termine per procedere alla completazione o delucidazione della perizia.
Appellante l’attrice la quale, con appello 23 ottobre 2006, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda di sostituzione del perito e di annullare il termine per chiedere la completazione della perizia.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto e in diritto:
che la decisione del Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un nuovo perito nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è un'ordinanza e di conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 252 m. 3);
che infatti concerne l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie procedurali decise con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);
che la forma o la terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 1);
che la palese improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle controparti per le loro osservazioni;
che le spese sono a carico dell'appellante;
Per i quali motivi
visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia:
1. L'appello 23 ottobre 2006 AP 1 è inammissibile.
2. La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.-) sono a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario