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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.11.2006 12.2005.195

28 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·369 parole·~2 min·4

Riassunto

appello - transazione extragiudiziaria - stralcio

Testo integrale

Incarto n. 12.2005.195

Lugano 28 novembre 2006/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.105 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24 febbraio 2003 da

 AO 1  rappr. da  RA 1 

contro

 AP 1  al quale, deceduto, sono subentrati gli eredi G__________ e M__________ rappr. dall’   RA 2   

chiedente il disconoscimento del debito per l’importo di fr. 60'034.- oltre interessi e accessori, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha accolto con sentenza 18 ottobre 2005;

appellante il convenuto con atto di appello del 7 novembre 2005, nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia respinta, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l’attore con le proprie osservazioni del 7 dicembre 2005 propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili;

constatato che l’appellante è deceduto il 30 dicembre 2005 e che la causa è quindi stata sospesa ai sensi dell’art. 104 CPC;

preso atto che il 23 novembre 2006 il legale di parte appellante ha comunicato la conclusione di un accordo transattivo e ha pertanto chiesto lo stralcio della procedura, spese a carico di chi le ha anticipate e ripetibili compensate;

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che la parte appellante postula lo stralcio della procedura d’appello poiché le parti hanno raggiunto un’intesa;

                                         che la parte che ritira un appello è da considerare soccombente e come tale assume tasse e spese;

                                         che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della buona volontà delle parti nel risolvere la vertenza, mentre le ripetibili sono compensate, per accordo tra le parti;

Visti l’art. 352 CPC e la vigente TG

decreta:

                                   1.   L’appello 7 novembre 2005 è stralciato dai ruoli per transazione extragiudiziaria.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-), già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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